Art. 1 - Denominazione
E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, una associazione senza fini di lucro denominata "SOCIETA' INTERDISCIPLINARE NEUROVASCOLARE" (S.I.N.V).
Art. 2 - Sede
L'associazione ha sede legale presso il domicilio del Segretario Cassiere.
Art. 3 - Durata
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 - Scopo
Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere l'ampliamento delle conoscenze sulle malattie cerebrovascolari, riunendo tutti coloro che, nell' ambito medico-chirurgico a vario titolo e a partire da diverse competenze e interessi si occupano operativamente di questo tipo di patologia. Particolare attenzione e impulso viene rivolto agli aspetti diagnostici e alla terminologia per questi impiegata, dove più intensa è l'esigenza di una integrazione multidisciplinare. L'Associazione persegue altresì la definizione di protocolli e metodi di studio e la standardizzazione delle
procedure diagnostiche che rappresentino lo stato delle conoscenze attuali intorno al quale richiamare il consenso e la divulgazione, si propone come ufficio di consulenza scientifica e di ricerca clinica per enti, istituzioni e società. L'Associazione difende il prestigio e gli interessi dei suoi associati, facilita i rapporti fra i cultori della materia, stabilisce relazioni con enti e associazioni scientifiche italiane e internazionali.
Art. 5 - Associati
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati le persone fisiche e giuridiche, Istituti, Enti ed Associazioni, che condividono per spirito o per proprie finalità istituzionali gli scopi dell'Associazione, impegnandosi ad adempiere ad ogni obbligazione derivante dal rapporto associativo. Qualora il socio sostenitore non sia una persona fisica, i diritti ad esso spettanti, ad esclusione dell'elettorato passivo, devono essere esercitati dal legale rappresentante.
Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione che per successione a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione soci
L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, avviene previa presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Questa avviene senza votazione quando il Consiglio Direttivo accerti che il candidato ha i requisiti richiesti. Nei casi controversi ogni decisione sarà sottoposta al giudizio dell'Assemblea degli Associati con votazione segreta e a maggioranza semplice.
L'associato che intende sciogliere il rapporto associativo deve dare le proprie dimissioni entro il 31 ottobre antecedente all'anno in cui ritiene attribuirgli efficacia, a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto a partire dal primo giorno dell'anno successivo in cui sono state presentate.
Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati
Gli associati hanno diritto:
Gli associati sono obbligati
Art. 8 - Perdita della qualifica di associato
La qualità di socio si perde:
I soci che non abbiano versato il contributo annuale entro un anno dal sorgere del relativo obbligo sono considerati soci temporaneamente sospesi.
Art. 9 - Esclusione dell'Associato
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere omunicato in forma scritta all'Associazione. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate.
Art. 10 - Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse per lo svolgimento delle proprie attività da:
quote associative;
Art. 11 - Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
- dai beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità;
- dai beni immobili e mobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.
Il patrimonio sociale, cosi come gli avanzi di gestione, non potrà essere, in nessun caso, distribuito ai soci a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, salvo imposizioni di legge.
Art. 12 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario Cassiere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Provibiri.
Art. 13 - Assemblea degli Associati
L'Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti nel Libro Soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
Art. 14 - Competenze dell'Assemblea
All 'Assemblea degli Associati compete:
a) di nominare il Consiglio Direttivo;
b) di deliberare ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne facciano domanda almeno un quarto degli associati, sulle proposte di modifica dello Statuto e su ogni altro argomento inerente la straordinaria amministrazione dell 'Associazione;
c) di deliberare sui casi controversi di nomina o di decadenza della qualità di associato;
d) di approvare entro il mese di giugno il rendiconto economico e finanziario annuale;
e) di affidare al Consiglio Direttivo particolari e specificate mansioni e decisioni inerenti lo svolgimento dell'attività associativa nonché di nominare, qualora lo si ritenesse opportuno, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua mancanza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi, dalla persona nominata dall'Assemblea medesima. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una
volta all'anno con avviso scritto ai soci dal Segretario Cassiere almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza, indicante il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno un terzo degli associati. Ogni associato può, con regolare delega, farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio. Ciascun associato non può essere investito da più di due deleghe.
Per le deliberazioni di cui ai punti a), c), d), e) è sufficiente la maggioranza semplice, entre per le deliberazioni di cui al punto b) è richiesta la maggioranza assoluta degli associati. L'Assemblea delibera per voto palese ad eccezione del punto a) e comunque in tutti i casi in cui la votazione segreta è richiesta da almeno un terzo dei partecipanti. Per le modifiche dello Statuto l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il versamento dei
contributi annuali, così come previsto dall'articolo 8 del presente Statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.
I soci temporaneamente sospesi per morosità non possono esercitare il diritto di voto.
In ogni caso è consentito l'esercizio del voto tramite posta ordinaria ed elettronica..
Art. 15 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, sei Consiglieri e da un Segretario Cassiere. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Presidente del Consiglio Direttivo non può essere rinominato per tale incarico per il biennio successivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede, o quando lo richiede almeno un terzo dei suoi membri. Viene convocato per iscritto con almeno otto giorni di preavviso a mezzo posta e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Le delibere sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi membri. e vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I membri del Consiglio sono obbligati a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso. Qualora per giustificati motivi non potessero prendervi parte dovranno inviare una delega rappresentativa ad un altro membro del Consiglio. Ogni membro del Consiglio Direttivo non può essere investito da più di una
delega.
B' dichiarato dimissionario il Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno almeno due volte all'anno. Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di 15 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
Di ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Segretario e a firma del Presidente o del Vice-Presidente che presiede la riunione in sua vece. Il Segretario è incaricato di comunicare il verbale a tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Le funzioni del Consiglio sono le seguenti:
- l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- la deliberazione sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- la predisposizione del rendiconto annuale e del bilancio previsionale;
- la determinazione delle quote associative annuali;
- la destinazione dei fondi associativi e delle donazioni e sussidi ricevuti dall'Associazione.
- stabilire la data ed il luogo dei Congressi ed i temi di relazione. Spetta al Consiglio Direttivo la direzione delle discussioni scientifiche.
- Il Consiglio Direttivo può affidare l'organizzazione del Congresso a un socio che ne sarà responsabile di fronte al Consiglio stesso.
Art. 16 - Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed agisce in nome e per conto dell'Associazione e gli sono attribuiti tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Cassiere, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.
Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.
In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.
Art. 17 - Segretario Cassiere
Il Segretario Cassiere, oltre agli obblighi indicati nei precedenti articoli, mantiene rapporti tra il Consiglio Direttivo e i singoli Associati, e secondo le indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con le Associazioni scientifiche, gli enti e le istituzioni straniere ed internazionali. Egli ha l'obbligo di tenere il libro dei verbali delle Assemblee redigendone il testo volta per volta, sottoponendolo all'approvazione e alla firma del Presidente e facendone avere una copia integrale ad ogni membro del Consiglio Direttivo entro due mesi dalla data dell'adunanza.
Egli cura la riscossione dei fondi sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione.
Di questi, come pure delle somme che per qualsiasi motivo fossero a disposizione dell'Associazione, egli ha piena facoltà di disporre secondo le necessità, ma ne è personalmente responsabile e deve renderne ogni anno conto all'Associazione con relazione scritta da presentare entro il mese di giugno di ogni anno.
Art. 18 - Collegio dei Revisori
Il collegio dei revisori, nel caso venga nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea degli Associati.
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.
I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Art. 19 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere le questioni che possono insorgere tra l'Associazione e gli associati.
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati all'Assemblea degli Associati.
Il Collegio dei Probiviri esprime i proprio parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.
Art. 20 - Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario
L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed esaminati dai Collegio dei Revisori, se nominato, che ne riferiscono all'Assemblea per l'approvazione entro i termini previsti dall'art. 14 del presente Statuto.
Art. 21 - Scioglimento
In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad Associazioni aventi analoga finalità in base alle indicazioni dell'organismo di controllo previsto dall'art. 3, co. 190, L 662/1996.
Art. 22 - Disposizioni Generali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.
De Semplicibus Rebus
Studio neurosonologico nell'ictus acuto. A pocket guide
A cura di Giovanni Malferrari, Franco Accorsi e Sandro Sanguigni
Formazione SINV
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Pagine: 55 Formato: 15x21 cm
Stampa interno: 4 colori, Contiene DVD
2 lingue disponibili: ITA o ENG
A cura di Giuseppe Nicoletti, Gerardina Albano, Sandro Sanguigni, Salvatore Tardi, Giovanni Malferrari, Massimo Del Sette, Filomena Bruno e Aldo Nicolai
Journal of Medical Case Reports 2010, 4:13doi:10.1186/1752-1947-4-13