Chi siamo Statuto

Lo Statuto della Società S.I.N.V.

TITOLO I :: DATI GENERALI

Art. 1 - Denominazione
E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, un'associazione senza fini di lucro denominata "SOCIETA' INTERDISCIPLINARE NEUROVASCOLARE", in sigla "S.I.N.V.".

Art. 2 - Sede
L'associazione ha sede legale in Reggio Emilia presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova, al viale Risorgimento n. 80.

Art. 3 - Durata
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopo
Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere l'ampliamento delle conoscenze sulle malattie cerebrovascolari riunendo tutti coloro che nell'ambito medico-chirurgico a vario titolo e a partire da diverse competenze e interessi si occupano operativamente di questo tipo di patologia. Particolare attenzione e impulso viene rivolto agli aspetti diagnostici e alla terminologia per questi impiegata e dove più intensa è l'esigenza di una integrazione multidisciplinare. L'Associazione si propone altresì di contribuire alla definizione di protocolli e metodi di studio e alla standardizzazione delle procedure diagnostiche che rappresentino lo stato delle conoscenze attuali intorno al quale richiamare il consenso e la divulgazione nella comunità scientifica proponendosi come ufficio di consulenza e di ricerca clinica per Enti, Istituzioni e società.
Per il perseguimento dele suddette finalità e nell'ambito della materia in oggetto l'Associazione potrà esplicare qualsiasi attività a carattere divulgativo, di formazione e d'informazione e sottoscrivere altresì convenzioni con altre associazioni similari e/o con Enti pubblici e privati; partecipare e/o organizzare manifestazioni, convegni, congressi ed eventi a carattere culturale e scientifico e potrà svolgere attività editoriale mediante bollettini e stampa periodica.

L'Associazione si propone di difendere in ogni manifestazione il prestigio e gli interessi dei suoi associati, facilitandone i rapporti e stabilendo relazioni con enti e associazioni scientifiche in Italia ed all'estero.

TITOLO II :: ASSOCIATI

Art. 5 - Associati
Possono essere associati le persone fisiche e giuridiche, Istituti, Enti ed Associazioni, che per attività e competenza professionali o per interessi culturali o per proprie finalità istituzionali si trovino nella condizione di partecipare agli scopi dell'Associazione, condividendone i principi ispiratori. 

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione soci
L'ammissione a socio avviene previa presentazione da parte degli interessati di apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo che ne determinerà la ammissione automatica nel caso di professionista in campo medico.

Negli altri casi il Consiglio Direttivo dovrà deliberare l'ammissione con votazione segreta e a maggioranza semplice, previa verifica dell'interesse a condividere scopi e finalità dell'Associazione da parte dell'aspirante associato. Quando richiesto da più di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, la decisione potrà essere rimessa all'Assemblea degli Associati, che si dovrà esprimere con le stesse modalità sopra previste.

Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.
  • a partecipare all'assemblea con diritto di voto.
  • di accedere alle cariche associative.

Gli associati sono obbligati a:

  • osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  • mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.
  • versare l'eventuale quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo oppure, quando questa non sia prevista, rinnovare annualmente l'iscrizione secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde automaticamente per:
  • recesso, comunicato con almento 30 giorni di preavviso alla segreteria dell'Associazione;
  • mancato versamento della quota associativa, in caso di previsione della stessa, e dopo un sollecito inviatogli con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione;
  • mancato rinnovo dell'iscrizione annuale, qualora non sia previsto il versamento della quota annua associativa;
  • esclusione.

Sono considerati temporaneamente sospesi gli associati che, qualora sia previsto il versamento dela quota annua, non vi abbiano provveduto entro i termini fissati. Le eventuali quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Esclusione dell'Associato

Il Consiglio Direttivo o l'assemblea, quando richiesto da più di un terzo dei membri del Consiglio stesso, potrà deliberare con le modalità previste per l'ammissione, l'esclusione dell'associato che:

  • abbia perso i requisiti per l'ammissione a socio;
  • abbia tenuto un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  • sia incorso in persistenti violazioni degli obblighi statutari.

TITOLO III :: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea degli Associati
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Collegio dei Provibiri.

Art. 11 - Assemblea degli Associati
L'Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti nel Registro delle Associati almeno 3 giorni prima dell'adunanza. Il Registro degli Associati è tenuto a cura del Consigliere Segretario pro tempore il quale al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei suoi compiti è autorizzato ad organizzare eventualmente un ufficio di segreteria presso il proprio domicilio dandone comunicazione a tutti i soci ed agli organi sociali. L'assemblea è convocata dal Presidente, su istanza del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione dei convegni dell'associazione, con comuncazione inviata ai soci almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'adunanza, indicante il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare: essa pertanto potrà essere convocata in ogni luogo in Italia ed all'estero. Ogni associato può, con regolare delega, farsi rappresentare all'assemblea da un altro associato. Ciascun associato non può essere investito da più di due deleghe.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno degli associati in regola con l'iscrizione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti, tranne quelle che prevedono una modifica dello Statuto od atti di straordinaria amministrazione, che devono essere approvate con il voto favorevole di più di un terzo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua mancaza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi, dalla persona nominata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente nomina il segretario dell'Assemblea.

Art. 12 - Compentenze dell'Assemblea

All'Assemblea degli Associati compete di:

  1. nominare il Consiglio Direttivo;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e su ogni altro argomento inerente la straordinaria amministrazione dell'Associazione;
  3. deliberare, nei casi in cui sia richiesto, l'ammissione dell'associato o la sua esclusione;
  4. approvare il rendiconto economico e finanziario annuale;
  5. suggerire al Consiglio Direttivo particolari e specificate iniziative sulle direttive da assumere in ordine allo svolgimento dell'attività associativa;
  6. nominare, qualora lo si ritenesse opportuno o lo richiedesse la maggioranza assoluta degli associati, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea delibera per voto palese a eccezione delle votazioni per le nomine dei componenti degli organi sociali e comunque in utti i casi in cui la votazione segretera sia richiesta da almeno un terzo dei partecipanti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di quindici (15) membri nominati dall'assemblea degli associati i quali eleggono al proprio interno, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri membri, il Presidente, l'eventuale Vice - Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due (2) anni e sono rieleggibili da parte dell'Assemblea, mentre la carica di Presidente non può essere ricoperta dallo stesso consigliere per più di due mandati di seguito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche a mezzo videoconferenza, almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri. Viene convocato per iscritto con almeno otto giorni di preavviso con almeno otto giorni di preavviso con mezzi idonei ad accertarne l'avvenuta ricezione anche a mezzo di posta elettronica certificata, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Presiede il Consiglio Direttivo il Presidente o, in caso di sua assenza, il Vice-Presidente, se nominato, o, in mancanza di entrambi, il Consigliere più anziano. Le delibere sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi membri e vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. E' dichiarato decaduto il Consigliere che senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive dei Consiglio.
Di ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Segretario e a firma del Presidente della riunione. Il Segretario è incaricato di comunicare il verbale ai membri del Consiglio Direttivo assenti.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto dell'assemblea. A titolo esemplificativo, anche se non esaustivo, al Consiglio Direttivo compete:
- attuare le delibere dell'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- predisporre il rendiconto annuale e l'eventuale bilancio previsionale;
- determinare le eventuali quote associative annuali;
- destinare i fondi associativi e le donazioni ed i sussidi ricevuti dall'Associazione;
- stabilire la data e il luogo dei Congressi e i temi di relazione. Spetta al Consiglio Direttivo la direzione delle discussioni scientifiche.
Il Consiglio Direttivo può affidare l'organizzazione del Congresso a uno o più soci che ne saranno responsabili di fronte al Consiglio stesso.

Il Segretario cura i rapporti tra il Consiglio Direttivo ed i singoli Associati e, secondo le indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con le Associazioni Scientifiche, gli enti e le istituzioni straniere ed internazionali. Egli ha l'obbligo di tenere aggiornato l'elenco dei soci sul relativo libro, curare i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, redigendone o verificandone il testo, sottoponendolo all'approvazione dei relativi organi nella prima seduta successiva, sottoscrivendolo insieme al Presidente ed inoltrandone copia integrale ad ogni membro del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la contabilità della Associazione emdiante la riscossione delle eventuali quote associative, i pagamenti delle spese occorrenti per il suo funzionamento, con facoltà di disporre dei fondi dell'Associazione e delle somme che per qualsiasi motivo fossero a disposizione dell'Associazione, secondo le necessità, dandone rendiconto periodico al Consiglio Direttivo.

Rientra fra i compiti del Tesoriere predisporre la bozza del rendiconto annuale della gestione e l'eventuale previsione di spesa per l'anno successivo da presentare al Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Presidente
Il Presidente del Consiglio direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e agisce in nome e per conto della stessa in virtù dei poteri a lui attribuiti per il compimento di attività rientranti nella ordinaria amministrazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo può nominare referenti su base regionale e/o funzionale nonchè procuratori speciali per il compimento degli atti di sua competenza.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, presiedendo entrambi gli organi.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.
Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari legittimamente deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.
In casi di assenza o d'impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente, se nominato.

Art. 15 - Collegio dei Revisori
Il collegio dei revisori, nel caso venga nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea degli Associati.
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.
I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre (3) anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. In alternativa può essere nominato un Revisore unico, con i compiti e poteri previsti per il Collegio dei Revisori.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è competente a decidere le questioni che possono insorgere tra l'Associazione e gli associati.
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea degli Associati.
Il Collegio dei Probiviri esprime i proprio parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV:: RISORSE, PATRIMONIO E RENDICONTO

Art. 17 - Risorse Economiche

L'Associazione tra le risorse per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote associative;
  • liberi contributi degli aderenti;
  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni di privati;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • proventi da attività commerciali, purché direttamente connesse all'attività istituzionale.

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

  • beni immobili, mobili o somme di denaro conferite a titolo di liberalità;
  • beni immobili, mobili o somme di denaro che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche ed espressamente destinati ad incrementare la dotazione dell'Associazione per il raggiungimento dei fini statutariamente previsti.

Il patrimonio sociale, così come gli avanzi di gestione, non potranno in nessun caso essere distribuiti agli associati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, salvo imposizioni di legge.

Art. 19 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale ha iniziato il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 - Rendiconto economico-finanziario e previsionale
Annualmente il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario che, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, se nominato, viene presentato all'Assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo può inoltre approvare il piano delle iniziative dell'anno successivo con le relative previsioni di spesa.

TITOLO V:: SCIOGLIMENTO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione, salvo i casi di legge, è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 21 del c.c.. La stessa assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio sociale, verrà devoluto ad enti con finalità similari operanti nel territorio o per fini di pubblica utilità, secondo quanto definito dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 22 - Disposizioni Generali
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.


Reggio Emilia, venticinque (25) marzo duemiladieci (2010)


Firmato: Nicola Carraro, Roberto Frediani, Vincenzo Inchingolo, Malferrari Giovanni, Giuseppe Pistollato, Sanguigni Sandro, Antonio Siniscalchi, Maria Panessa Notaio con Sigillo

 

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